Scegliere un nome per un bambino è da sempre un momento difficile, però a volte, complice anche il desiderio di accontentare le richieste dei parenti, si arriva a darne anche più di uno. Questo, però, a livello statale, può rivelarsi problematico, se non si è informati sulle normative in vigore al momento.
Secondo la legge italiana, è possibile dare fino ad un massimo di tre nomi ad un bambino e questi possono essere separati o no da una virgola. Nel caso si optasse per un nome con la virgola, nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile si dovrà indicare solo il primo nome. Ovviamente, al momento della firma, si potranno utilizzare tutti, usando comunque la virgola. Nei nomi che non vengono assegnati aggiungendo la virgola, invece, gli atti sia ufficiali che la firma, dovranno indicarli tutti.
Nel caso del codice fiscale, si rammenta che ogni carattere rappresenta la sintesi dei dati anagrafici, partendo dai tre caratteri alfabetici per il cognome e i tre seguenti per il nome. Si prevede, quindi, che questi caratteri per i nomi doppi o multipli, siano considerati come scritti per esteso.
Nomi multipli con o senza virgola, attenzione al codice fiscale
Alla nascita di un bambino sono tanti i documenti da redigere e dopo aver presentato la dichiarazione di nascita, è importante procedere alla richiesta di attribuzione del codice fiscale. Esso, nel caso di nomi composti, è considerato come un’unica parola ed è importante, nel momento della richiesta di attribuzione, che si indichino tutti e nello stesso ordine in cui sono stati iscritti all’anagrafe comunale.
Nel caso di un nome semplice, come ad, es. Margherita Rossi, nata a Milano il 01/01/2020, avrà come codice fiscale RSSMGH20A01F205B. Utilizzando un calcolatore online tipo Calcolacodicefiscale.net, possiamo vedere come, invece, nel caso di un doppio nome come Margherita Maria Rossi, nata a Milano il 01/01/2020, si avrà il seguente codice fiscale RSSNMR20A41F205.
È importante tenere presente quanto il nome influisca su tutto il codice fiscale. Nonostante restino invariati il cognome, il luogo e la data di nascita, cambiano completamente le cifre che indicano il nome e, ovviamente l’ultimo carattere di controllo.
Se si dovesse sbagliare ad inserire il secondo nome, ci sarebbe una incompatibilità, oltre ad un problema nel riconoscimento anche durante un censimento negli enti pubblici.
Proprio per questo, c’è la libera scelta da parte dei genitori nel far comparire o no tutti i nomi sui documenti ufficiali del proprio bambino.
Quindi, si potrà avere o un nome composto, in cui tutti i nomi dovranno apparire nel codice fiscale. Questo vorrà dire che una volta diventato adulto, il bambino dovrà presentarsi con i nomi ed inserire la firma completa. Oppure, si potrà avere un semplice secondo nome che può anche solo essere assegnato durante il battesimo, scegliendo che non appaia nei documenti ufficiali.
La legge italiana in relazione ai doppi nomi
Secondo l’articolo 6 del codice civile, ogni persona ha diritto ad un nome e questo indica che il diritto al nome sia inalienabile ai fini dell’identità personale dell’individuo. Inoltre, l’articolo 35 del DPR 396/2000, recita testualmente che” il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre”. Nello stesso articolo si specifica che tutti gli elementi devono essere riportati anche nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile e dall’ufficiale dell’ufficio anagrafe.
Questo significa che dal 2000 in poi è possibile avere un solo nome, anche se questo potrà essere composto anche da due o tre elementi e che andrà usato per intero. Quindi, una persona registrata come Margherita Anna, dovrà utilizzare tutti i nomi.
I cittadini italiani che, prima del 30 marzo del 2001, hanno ricevuto un nome composto da più elementi anche separati tra di loro, potranno decidere di dichiarare all’ufficiale di stato civile del luogo di nascita, l’esatta indicazione con cui riportare tutto quello che fa parte del proprio nome nei certificati e negli estratti.
Quindi, senza andare ad influenzare l’ordine degli elementi che compongono il nome, il soggetto interessato potrà chiedere di essere menzionato con solo il primo nome, con il primo e il secondo nome o il primo, il secondo e il terzo nome.
Non potrà però scegliere di essere menzionato con il secondo e il terzo nome. Ad esempio, Angelo Vito Luigi potrà scegliere di essere menzionato come Angelo, Oppure Angelo Vito oppure ancora come Angelo Vito Luigi. Potrà scegliere di essere chiamato come Vito Luigi solo presentando una prova documentale. Questo vuol dire che dovrà provare di aver usato per molto tempo un nome diverso rispetto all’atto di nascita o di essere stato sempre e solo identificato con quel nome. Solitamente questi documenti servono per rendere omogenei i dati presenti sui documenti di riconoscimento, come il codice fiscale. Questa dichiarazione può essere effettuata da soggetti la cui nascita sia precedente al 30/03/2001, data in cui è iniziato ad essere operativo il nuovo regolamento di stato civile.