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Luglio 25, 2025

Costituzione tardiva del convenuto preclusioni istruttorie

Il convenuto regolarmente citato in giudizio può scegliere di restare inerte oppure di partecipare attivamente al processo e proporre le sue difese. Questa partecipazione si realizza mediante la costituzione in giudizio, ovvero mediante il deposito (presso la cancelleria del giudice designato) del proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

La comparsa di costituzione e risposta deve contenere gli stessi elementi previsti per l’atto di citazione, tranne ovviamente la vocatio in ius, onere esclusivo dell’attore. Pertanto nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità ed il codice fiscale, proporre le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.

La costituzione del convenuto, deve essere tempestiva, di conseguenza deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza indicata dall’attore. Nel caso in cui il giudice differisca la prima udienza, deve avvenire entro venti giorni dal differimento di quest’ultima. In caso di costituzione tardiva, il convenuto incorre nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e pertanto non potrà eccepire l’incompetenza per territorio derogabile, proporre le eventuali domande riconvenzionali, proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio o dichiarare che intende chiamare in causa un terzo e chiedere contestualmente al giudice lo spostamento della prima udienza.

La costituzione contumace e deposito documenti

La parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusione, inoltre la costituzione contumace può avvenire tramite deposito della comparsa, della procura e dei documenti. Per il precedente motivo non è da ritenersi tardivo il deposito della suddetta documentazione.

La costituzione in giudizio dell’attore

L’atto di citazione, una volta redatto e sottoscritto dal difensore, deve essere notificato al convenuto e deve essere consegnato all’ufficiale giudiziario affinché provveda a notificare copia autentica dell’atto al suo destinatario alle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Successivamente l’attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio.

Per far ciò è obbligato a depositare presso la cancelleria del ruolo generale, la nota di iscrizione al ruolo e il proprio fascicolo, il quale deve contenere l’originale della citazione con la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il termine di dieci giorni decorre dal momento dell’effettiva consegna dell’atto di citazione al destinatari. Se la citazione è notificata a più persone è possibile depositare nel fascicolo solo una copia semplice della citazione, purché l’originale sia inserito nel fasciolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

Il cancelliere, dunque, provvede ad iscrivere la causa nel ruolo generale degli affari contenziosi civili, assegnando alla stessa il cosiddetto numero di ruolo che viene contestualmente comunicato all’attore. Secondo le nuove disposizioni sul processo telematico, l’iscrizione al ruolo può avvenire anche in via telematica trasmettendo la nota di iscrizione e il fascicolo come documento informatico sottoscritto dall’avvocato con firma digitale.

A questo punto il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, ossia la cartella propria di quel determinato giudizio nel quale inserisce la nota di iscrizione al ruolo, la copia dell’atto di citazione e successivamente le comparse, le memorie, i verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzioni, la copia del dispositivo e delle sentenze.

Una volta formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta al presidente del tribunale il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire. In caso il tribunale fosse diviso in più sezioni, il presidente dovrebbe assegnare la causa ad una di esse, ed il presidente di questa provvede alla designazione del giudice istruttore. Quest’ultimo ha sempre la facoltà di differire la data della prima udienza entro un massimo di 45 giorni.

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